DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE
Nel nostro Paese, ricco di emergenze e di giurisdizioni eccezionali, le norme che regolamentano la circolazione stradale, a causa dell’ipertrofia legislativa di cui sono state oggetto, si sono molto spesso sovrapposte, incastrate fino, in alcuni casi, ad elidersi.
Proprio il continuo divenire della specifica materia ha conferito all’intera regolamentazione un aspetto magmatico, riconducibile in parte ad un adeguamento della legislazione nazionale alle direttive europee ed in parte alle oggettive difficoltà di normazione, con problemi specifici ancora irrisolti.
Una savana di articoli di legge in cui spesso il cittadino fatica ad avanzare ancorché armato del più robusto ed affilato machete.
E’ anche vero che la storia della normativa in materia di circolazione stradale insegna che il settore ben difficilmente conosce periodi di relativa stabilità e che ben raramente le riforme soddisfano le diverse categorie di utenti, peraltro in perenne lotta tra di loro.
Il fenomeno è dovuto ad una serie di fattori, piuttosto ed abbastanza noti, dei quali non sempre percepiamo pienamente le conseguenze.
In primo luogo dobbiamo pensare che ognuno di noi riveste più ruoli rispetto alla circolazione stradale ( pedone ed automobilista le categorie più affollate ), con esigenze contrapposte, sia rispetto alla necessità di mobilità, sia rispetto alla sicurezza personale; inoltre, le varie categorie professionali avanzano bisogni del tutto particolari il più delle volte inconciliabili con il dettato della norma.
In secondo luogo, le emergenze del settore sono scandite da un ritmo impressionante, tale da rendere obsolete anche le soluzioni più recenti al delicato equilibrio tra interessi contrapposti.
Ed ancora, il ragguardevole livello di complessità raggiunto dalla normativa determina una sorta di “ effetto domino “ di ogni singola modifica sul sistema sotteso al codice della strada, cosicché le conseguenze ultime dell’operazioni di normazione si appalesano a distanza di tempo, a fronte di analisi approfondite.
Il Governo, conscio di tali limiti, ha ritenuto doverosa una rivisitazione della magna pars delle vigenti norme varando, dopo una lunga e difficile gestazione una nutrita e complessa serie di modifiche legislative con l’approvazione della legge recante “ Disposizioni in materia di sicurezza stradale ”.
Un testo molto articolato e di non semplice applicazione: in esso sono ricomprese ben 22 proposte di legge, sottoscritte da oltre cento parlamentari. Risulta composto di 63 articoli che hanno modificato circa 80 articoli del vigente codice. Il testo, però, pur intervenendo su molteplici aspetti, che tra le altre cose prevedono sanzioni durissime per chi supera di oltre 60 chilometri orari i limiti di velocità, per guida contromano o inversione su autostrade e strade extraurbane principali, per chi assume droga o alcol prima di guidare eccetera, ha una finalità principale e di gran lunga più importante delle altre: quella di rafforzare la sicurezza sulle strade.
In tale ottica registriamo un dato negativo: nelle modifiche non troviamo l'annunciata revoca della patente a vita per le infrazioni più gravi.
Certo, sono aumentati i casi puniti con la revoca, ma attenzione: chi la subisce è inibito alla guida solo per un periodo limitato; passato tale periodo, le norme del codice della strada, consentono al soggetto che ha commesso la violazione di ripresentarsi all'esame per conseguire l'abilitazione alla guida cosi come avviene per qualsiasi diciottenne che voglia prendere la patente. La revoca, infatti, può durare a vita, ma soltanto se è comminata non in seguito a un'infrazione, bensì al riconoscimento dello status di delinquente abituale oppure attraverso un esame medico che attesti la perdita definitiva dei requisiti psico-fisici necessari per la guida.
Di giri di vite annunciati ed attuati la storia della circolazione stradale nel nostro Paese è piena e il risultato è stato solo quello di creare disparità tra i pochi che incappano nei controlli e i tanti che la fanno franca.
Sarà sempre così, finché non si adegueranno gli organici delle forze dell'ordine e, di conseguenza, intensificheranno i controlli.
Per onestà intellettuale bisogna prendere atto che con il varo della legge si vogliono introdurre discipline più puntuali nell'ottica di garantire la sicurezza nelle strade, in un contesto in cui il tasso di incidentalità si mantiene elevato, in controtendenza con il
trend di costante diminuzione che si registra in altri Paesi europei.
Se le scelte sono state quelle analizzate la finalità della legge è tesa a ridurre i rischi connessi alla circolazione stradale mediante un complessivo inasprimento delle misure sanzionatorie recate dal codice della strada ed, in particolare, attraverso la previsione di interventi volti a garantire il rispetto dei limiti e delle disposizioni che aggravano le sanzioni per comportamenti stradali particolarmente pericolosi e per le fattispecie di guida in stato di ebbrezza o sotto sostanze stupefacenti nonché dell’omissione di soccorso e fuga
A modestissimo giudizio di chi scrive la lettura prima facie degli articoli oggetto di riscrittura o modificazione porta ad una considerazione: il risultato dell’opera di riforma, “piegato“, purtroppo, alle esigenze eccezionali, non sempre si presenta coerente dal punto di vista dell’interprete: l’assenza di principi di riferimento e la costruzione “ a tasselli “ della nuova disciplina proiettano la loro ombra sul sistema del codice ed inducono molto spesso gli operatori all’interpretazione a scapito dell’applicazione. Al limite, bisognerà vedere se la loro formulazione creerà problemi applicativi a livello giuridico.
Personalmente, molto più modestamente, ha ritenuto opportuno sottoporre all’attenzione ed al confronto con gli addetti ai lavori questo quaderno giuridico nel quale sono contenuti i primissimi commenti analitici degli articoli modificati.
Qualcuno potrà pensare che mi diverto a fare le pulci a qualsiasi provvedimento venga varato in materia di norme sulla circolazione stradale. Non è così.
Sono consapevole e convinto, e lo anticipavo in premessa, che la materia è talmente complessa che qualsiasi scelta, inevitabilmente, risolve un problema e ne aggrava un altro anche sull’esperienza dei numerosi precedenti provvedimenti millantati come la panacea per tutti i mali e poi falliti miseramente. Ma è necessario combattere le distorsioni per non buttare il bambino con l’acqua sporca.
E con questo ulteriore, ennesimo disegno di legge sulle norme della circolazione stradale il legislatore ci prova ancora una volta.
In conclusione, una considerazione di carattere generale.
Quali le motivazioni che ci hanno indotto ad un primo commento della legge?
Cercare di fornire a coloro che svolgono attività di polizia stradale un contributo informativo quanto più completo e corretto: per sottolineare, anche, con dovizia di argomenti, che le modifiche delle norme che regolano la circolazione stradale esigono dagli operatori un impegno intenso che passa, ovviamente in primo luogo, per la piena conoscenza della normativa; solo dalla profonda conoscenza della stessa può discendere la successiva capacità di raggiungere con dinamismo e successo i due obiettivi primari che il Legislatore si è posto varandola: tolleranza zero per alcol e droghe e certezza della pena, al fine di ridurre i rischi connessi alla circolazione stradale e all’incidentalità.
Ed allora ancora una volta armiamoci di buona volontà.
Domenico Carola